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ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA c’è TEMPO… FINO AL 21 APRILE 2017 scatta la PROROGA!

Il Consiglio dei ministri con  provvedimento d’urgenza fa slittare al 21 aprile il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata.

Una misura adotatta anche per il crescente numero di contribuenti che si stanno recando agli sportelli di Equitalia negli ultimi giorni . Il decreto si limiterà a prevedere solo lo spostamento di questa data. Per il differimento del termine entro cui Equitalia dovrà fornire al contribuente il dettaglio sugli importi dovuti nell’unica o nelle rate scelte (fino a un massimo di cinque).

Il provvedimento, prevede, lo spostamento al 15 giugno della data entro cui l’agente della riscossione dovrà presentare il conto. Nel contempo ha fornito un’interpretazione autentica sul controverso caso dell’applicazione della sanatoria anche ai contributi delle Casse previdenziali. La soluzione adottata stabilisce che sono rottamabili le cartelle relative ai contributi non versati dalle Casse di previdenza.

La riscrittura del calendario non riguarda assolutamente le scadenze per i versamenti legati alla rottamazione. Le prime tre rate in scadenza a luglio, settembre e novembre.

NB:  Una volta ricevuta la comunicazione dell’agente della riscossione, alla scadenza di luglio si valuterà la convenienza della sanatoria.Se  non conviene… si ometterà il pagamento della prima rata.  Se quindi Equitalia dovesse revocare la dilazione già concessa, in adesione alla tesi delle Entrate, si potrà impugnare il provvedimento di revoca. Nell’ipotesi della ripresa della rateazione precedente, si pone il problema di come effettuare i pagamenti delle rate sospese, in scadenza nei primi mesi dell’anno…. infatti i debiti inclusi nella domanda di rottamazione i pagamenti suddetti sono sospesi ope legis sino a luglio. Per analogia se applichiamo lart. 19, c. 3bis, del Dpr 602/1973: in caso di sospensione amministrativa o giudiziale di una dilazione, al termine della stessa il debitore ha diritto di chiedere la ripartizione del carico residuo nel numero di rate non pagate del piano iniziale. In alternativa, se più conveniente, si può chiedere una nuova dilazione per un numero massimo di 72 rate. 

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